LA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO
= caratteristica di un mercato del lavoro in cui il lavoratore si ritrova a cambiare più volte mansioni nel corso della propria vita lavorativa
. flessibilità del lavoro = possibilità di modificare l'attività del lavoratore per adattarla alla produzione
. flessibilità dell'occupazione = messa in discussione degli aspetti giuridici e statutari del rapporto di lavoro, che privano il lavoratore di garanzie sulla sicurezza dell'impiego
. fino agli anni Ottanta del Novecento il mondo del lavoro europeo era caratterizzato da un'elevata stabilità
→ la globalizzazione ha causato l'acuirsi della concorrenza tra le aziende, ora poco propense a
assumere nuovo personale per non incorrere in costi ulteriori
→ sistema di garanzie sociali a tutela del lavoratore è stato percepito come un limite
→ soluzione trovata nella flessibilità: possibilità di carriera lavorativa caratterizzata da frequenti cambiamenti professionali
((disposta dalle imprese e accettata dal lavoratore))
LA SITUAIZONE ITALIANA
. dibattito sulla flessibilità ricevette input decisivo da Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia
→ risultati di ricerca diretta da Marco Biagi sotto commissione di Roberto Maroni
((studioso del lavoro // ministro dell'istruzione))
→ risultava che tasso di occupazione = più basso tra quello dei paesi UE, 10 punti sotto media
→ tasso scomposto su base regionale confermava squilibri tra Nord e Sud (20%)
. ulteriore scomposizione per età e genere
. bassissimi tassi di occupazione giovanile e di lavoratori anziani (55 - 64)
. bassa percentuale di giovani laureati
. pensione basata su età di servizio → molti iniziarono a lavorare giovanissimi
. distanza tra tasso di occupazione femminile europeo e nazionale di 7%
. mancanza di strutture pubbliche come asili nido e scuole di infanzia
→ legge 30 del 14/02/2003 = “Legge Biagi”
= trasferisce al Governo il compito di deliberare su occupazione e mercato del lavoro
→ decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003
= tenta di attuare progetto di flessibilizzazione del mercato auspicata dal Libro Bianco
→ introduzione di nuovi contratti di lavoro
. prima solo limitate forme di lavoro subordinato in base a durata del contratto o orario settimanale
1) lavoro a tempo
indeterminato / a tempo determinato
2) lavoro a tempo pieno / a
tempo parziale (part-time)
. nuove forme:
1) Il
lavoro intermittente,
o
“lavoro a chiamata”,
= prestazioni discontinue a favore di un datore di lavoro che
può contare sulla disponibilità del dipendente in qualunque
momento
2) Il lavoro
accessorio
= prestazioni
svolte da individui non ancora entrati nel mercato del lavoro o in
situazioni precarie (disoccupati da oltre un anno, pensionati,
…)
3) lavoro
ripartito
= prestazione
svolta congiuntamente
da
due o più lavoratori allo stesso tempo.
4) Il lavoro a progetto,
o co.co.pro
(collaborazione continuativa a
progetto)
= il prestatore d'opera assume l'incarico di svolgere
“in proprio” un certo lavoro, concordando con il
committente le modalità di esecuzione, i criteri e i tempi di
consegna del lavoro e il compenso finale.
. nonostante la flessibilità sia stata accolta positivamente dalla maggior parte dei critici e abbia portato ad un aumento comprovato dell'occupazione, rimane ancora oggi una questione controversa
→ c'è da chiedersi se sia davvero positiva per il lavoratore, quando in realtà solitamente lo priva di disporre di garanzie salariali nel lungo periodo
→ inoltre, se un'impresa invece di assumere un lavoratore a tempo indeterminato ne assume due a tempo determinato, non si può dire che la disoccupazione sia diminuita
Commenti
Posta un commento